PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI SOCIALI
DECRETO 21 luglio 2000, n.278
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4
della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e
cause particolari.
IL MINISTRO PER
LA SOLIDARIETA' SOCIALE
di concerto con i
Ministri della Sanitą, del Lavoro e della
previdenza sociale e per le pari opportunitą
Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4,
comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede che con
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con
i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e
per le pari opportunita', si provvede alla definizione dei criteri
per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari, alla
individuazione delle patologie specifiche, nonche' alla
individuazione dei criteri per la verifica periodica della
sussistenza delle condizioni di grave infermita';
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
Vista la comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/427/UL/448 del 4
luglio 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Permessi retribuiti
1. La lavoratrice e il
lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito
all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermita' del
coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il
secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente
la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore
medesimi.
2. Per fruire del
permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro
l'evento che da' titoloal permesso medesimo e i giorni nei quali
esso sara' utilizzato. I giorni di permesso devono essere
utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento
dell'insorgenza della grave infermita' o della necessita' di
provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
3. Nei giorni di
permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non
lavorativi.
4. Nel caso di grave
infermita' dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il
lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in
alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalita'
di espletamento dell'attivita' lavorativa, anche per periodi
superiori a tre giorni. L'accordo e' stipulato in forma scritta,
sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore.
Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso che sono
sostituiti dalle diverse modalita' di espletamento dell'attivita'
lavorativa; dette modalita' devono comportare una riduzione
dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di
permesso che vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresi'
indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della
permanenza della grave infermita', ai sensi del successivo
articolo 3, comma 4. La riduzione dell'orario di lavoro
conseguente alle diverse modalita' concordate deve avere inizio
entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave
infermita' o della necessita' di provvedere agli interventi
terapeutici.
5. I permessi di cui al
presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per
l'assistenza delle persone handicappate dall'articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 2.
Congedi per gravi motivi familiari
1. La lavoratrice e il
lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
possono richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge
8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi,
relativi alla situazione personale, della propria famiglia
anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile
anche se non conviventi, nonche' dei portatori di handicap,
parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Per gravi motivi si intendono:
a) le necessita'
familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al
presente comma;
b) le situazioni che
comportano un impegno particolare del dipendente o della propria
famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al
presente comma;
c) le situazioni di
grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali
incorra il dipendente medesimo;
d) le situazioni,
riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del
richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1) patologie acute o
croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o
perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni
croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva,
dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare,
psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o
soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o
croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti
monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o
croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel
trattamento sanitario;
4) patologie
dell'infanzia e dell'eta' evolutiva aventi le caratteristiche di
cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma
terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei
genitori o del soggetto che esercita la potesta'.
2. Il congedo di cui al
presente articolo puo' essere utilizzato per un periodo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco
della vita lavorativa. Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare
al termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di
congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei
due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i
giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo;
le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e
si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni
corrisponde a trenta giorni.
3. I contratti
collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la
concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego
del congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando
il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il
contemperamento delle rispettive esigenze.
4. Fino alla
definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di
lavoro e' tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo,
a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente.
L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo
successivo e determinato, la concessione parziale del congedo
devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal
presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che
non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del
dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi
venti giorni. Il datore di lavoro assicura l'uniformita' delle
decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione
organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica
amministrazione.
5. Fermo restando
quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro a
tempo determinato il datore di lavoro puo' altresi' negare il
congedo per incompatibilita' con la durata del rapporto in
relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi
gia' concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto;
puo', inoltre, negare
il congedo quando il rapporto e' stato instaurato in ragione della
sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente
articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 6.
6. Il congedo di cui al
presente articolo puo', altresi', essere richiesto per il decesso
di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 1, per
il quale il richiedente non abbia la possibilita' di utilizzare
permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime
disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione
collettiva. Quando la suddetta richiesta e' riferita a periodi non
superiori a tre giorni, il datore di lavoro e' tenuto ad
esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale
diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonche'
ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i
successivi sette giorni.
7. Salvo che non sia
fissata preventivamente una durata minima del congedo, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di
lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva
comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro
abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del
lavoratore in congedo ai sensi dell'articolo 1, secondo comma,
lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
modificazioni, per il rientro anticipato e' richiesto,
compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo in corso di
fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di
lavoro puo' comunque consentire il rientro anticipato anche in
presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo
o di preavviso inferiore a sette giorni.
Art. 3.
Documentazione
1. La lavoratrice o il
lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermita' di cui
all'articolo 1 o dei congedi per le patologie di cui all'articolo
2, comma 1, lettera d), devono presentare idonea documentazione
del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di
libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o
intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave
infermita' deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque
giorni dalla ripresa dell'attivita' lavorativa del lavoratore o
della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere presentata
contestualmente alla domanda di congedo.
2. Quando l'evento che
da' titolo al permesso o al congedo e' il decesso, la lavoratrice
e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la
relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con
dichiarazione sostitutiva.
3. La lavoratrice o il
lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui all'articolo
2 per i motivi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a
dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi
previste.
4. Quando e' in corso
l'espletamento dell'attivita' lavorativa ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, il datore di lavoro puo' richiedere periodicamente la
verifica della permanenza della grave infermita', mediante
certificazione di cui al comma 1 del presente articolo. La
periodicita' della verifica e' stabilita nell'accordo di cui al
medesimo articolo 1, comma 4. Quando e' stato accertato il venir
meno della grave infermita', la lavoratrice o il lavoratore sono
tenuti a riprendere l'attivita' lavorativa secondo le modalita'
ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto puo'
essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel
corso dell'anno alle condizioni previste dal presente regolamento.
5. Il datore di lavoro
comunica alla direzione provinciale del lavoro - servizio
ispezione del lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del
congedo di cui all'articolo 2, l'elenco dei nominativi dei
dipendenti che fruiscono di detto congedo.
Art. 4.
Disposizioni finali e entrata in vigore
1. I contratti
collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior
favore rispetto a quelle previste dal presente regolamento.
2. In alternativa alle
disposizioni del presente regolamento, per i permessi e i congedi
previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva
vigente si applicano le disposizioni della contrattazione medesima
se piu' favorevoli.
3. Il presente
regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 luglio 2000
Il Ministro per la
solidarieta' sociale Turco
Il Ministro della sanita' Veronesi
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro per le pari opportunita' Bellillo
Visto, il
guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 295
N O T E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della
paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle citta'), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 13 marzo 2000, serie generale,
n. 60. Il testo dell'art. 4 e' il seguente:
"Art. 4 (Congedi per
eventi e cause particolari). - 1. La lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi
all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermita' del
coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente,
purche' la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di
documentata grave infermita', il lavoratore e la lavoratrice
possono concordare con il datore di lavoro diverse modalita' di
espletamento dell'attivita' lavorativa.
2. I dipendenti di
datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi
e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie
individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale
periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto
alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di attivita'
lavorativa. Il congedo non e' computato nell'anzianita' di
servizio ne' ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere
al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi,
calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti
collettivi disciplinano le modalita' di partecipazione agli
eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attivita'
lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, di
concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della
previdenza sociale e per le pari opportunita', provvede alla
definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al
presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche
ai sensi del comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri per
la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni
di grave infermita' dei soggetti di cui al comma 1.".
Note alle premesse:
- Il testo del comma 3
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".
- Per il testo
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, si veda in Nota al
titolo.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), e' il seguente:
"Art. 33
(Agevolazioni). - 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1,
hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al
comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di
usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del
periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
gionaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino.
3. Successivamente al
compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravita', nonche' colui che
assiste una persona con handicap in situazione di gravita',
parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a
tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione
figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione
che la persona con handicap in situazione di gravita' non sia
ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui
ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7
della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni
di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204
del 1971, nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il
familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato,
che assista con continuita' un parente o un affine entro il terzo
grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede
di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona
handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio
domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.
7. Le disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di
persone handicappate in situazione di gravita'.".
Note all'art. 2:
- Per il testo
dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, si veda in
nota al titolo.
- Il testo dell'art.
433 del codice civile e' il seguente:
"Art. 433. - (Persone
obbligate).
All'obbligo di prestare
gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o
legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i
discendenti prossimi anche naturali;
3) i genitori e, in
loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli
adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la
suocera;
6) i fratelli e le
sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli
unilaterali.".
- Il testo dell'art. 1
della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di
lavoro a tempo determinato), e' il seguente:
"Art. 1. Il contratto
di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni
appresso indicate. E' consentita l'apposizione di un termine alla
durata del contratto:
a) quando cio' sia
richiesto dalla speciale natura dell'attivita' lavorativa
derivante dal carattere stagionale della medesima;
b) quando l'assunzione
abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali
sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreche' nel
contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore
sostituito e la causa della sua sostituzione;
c) quando l'assunzione
abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio
definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario
od occasionale;
d) per le lavorazioni a
fasi successive che richiedono maestranze diverse, per
specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente
alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia
continuita' di impiego nell'ambito dell'azienda;
e) nelle assunzioni di
personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici
programmi radiofonici o televisivi;
f) quando l'assunzione
venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende
esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento
dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai
passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei
mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro
mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non
superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 1o
gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti
complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli
aeroporti minori detta percentuale puo' essere aumentata da parte
delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa
autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata
delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali
provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di
assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera.
L'opposizione del
termine e' priva di effetto se non risulta da atto scritto.
Copia dell'atto scritto
deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore.
La scrittura non e'
tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro
puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni
lavorativi.
L'elenco delle
attivita' di cui al secondo comma, lettera a), del presente
articolo sara' determinato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.
L'elenco suddetto potra' essere successivamente modificato con le
medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale
provvedimento, per la determinazione di dette attivita' si applica
il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco
delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata
inferiore a sei mesi". |